Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397; CGUE 17 novembre 2022, C-304/21
Dipende dal ruolo, e la risposta è ormai netta ai due estremi. Per i ruoli prettamente operativi — allievo agente, vice ispettore — il limite anagrafico è legittimo e i ricorsi vengono respinti con costanza. Per i ruoli direttivi e tecnici — commissario, funzionario tecnico — il limite di trenta anni è caduto: il Consiglio di Stato lo ha dichiarato illegittimo con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 397.
Il criterio che separa i due esiti non è la denominazione del ruolo, ma la funzione effettivamente esercitata . La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, vieta le discriminazioni fondate sull'età e ammette il requisito anagrafico solo quando le funzioni richiedano capacità fisiche particolari, che siano cioè «requisito essenziale e determinante» ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, oppure quando ricorra una finalità legittima perseguita con mezzi proporzionati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1.
Il percorso che ha portato all'annullamento
Il caso dei commissari è esemplare del modo in cui una questione di questo tipo si risolve. Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte, con la sentenza 17 novembre 2022, resa nella causa C-304/21, ha stabilito che gli artt. 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato».
Tornata la causa al giudice nazionale, il Consiglio di Stato ha chiuso la partita con la sentenza n. 397/2026.
Sul versante interno, la Corte costituzionale era giunta a conclusione analoga con la sentenza n. 262 del 2022, che ha ritenuto irragionevole il limite di trenta anni per il concorso a commissario tecnico psicologo, valorizzando il carattere tecnico-scientifico delle funzioni, il possesso della laurea magistrale e dell'abilitazione professionale e l'assenza di prove di efficienza fisica.
Perché per gli agenti la strada resta sbarrata
La conclusione non si estende ai ruoli operativi, e va detto senza indulgenza perché riguarda il maggior numero di candidati.
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 7869/2025, ha ritenuto legittimo il limite di ventisei anni per l'allievo agente, valorizzando il carattere prettamente operativo delle mansioni e la richiesta del solo diploma; e ha ricordato che la fissazione di limiti di età nei reclutamenti militari e di polizia «è stata ritenuta non irragionevole, né contraria ai principi costituzionali di uguaglianza». Nella stessa direzione, la sentenza 30 gennaio 2023, n. 1030, ha ritenuto legittimo il limite di ventotto anni per il concorso a vice ispettore, osservando che la scelta di un determinato limite consegue a valutazioni plurime sui diversi livelli di carriera e che pretendere di sovrapporre in termini meccanicistici figure appartenenti a ordinamenti diversi «impinge indebitamente nella discrezionalità del legislatore».
Le pronunce che hanno negato l'estensione della sentenza C-304/21 ai ruoli operativi sono numerose e conformi, fra le quali Cons. Stato nn. 8649 e 8652 del 2024 per i Carabinieri.
La graduazione dei limiti
Nella Polizia di Stato i limiti crescono con il ruolo: ventisei anni per agenti e assistenti (art. 6, comma 1, lett. b, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95); ventotto anni per i vice ispettori (art. 27-bis del medesimo d.P.R.); trenta anni per i commissari (art. 31 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334). L'individuazione di dettaglio è rimessa al d.m. Interno 13 luglio 2018, n. 103.
Il TAR Lazio, nella pronuncia n. 11227/2022, ha qualificato la graduazione come corretto esercizio della discrezionalità legislativa in relazione alle caratteristiche del servizio. È l'argomento che regge i limiti più bassi e, insieme, quello che li fa cadere quando la funzione si allontana dall'operatività.
Un dettaglio che decide molte esclusioni
Il requisito anagrafico dev'essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda , non alla data del bando né a quella dell'assunzione: lo stabilisce l'art. 5 del d.m. 103/2018. È il punto su cui si perdono le posizioni per questione di giorni.
Va inoltre ricordato che il limite si eleva di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, e comunque non oltre tre anni , ai sensi dell'art. 2049 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Come si imposta la contestazione
Chi ritiene illegittima la clausola sull'età deve muoversi contro il bando , e non attendere il provvedimento di esclusione: la clausola che impedisce la partecipazione è immediatamente lesiva, e il termine è di sessanta giorni dalla pubblicazione.
Nel merito, la censura ha probabilità concrete solo se il ruolo non è prettamente operativo, e va costruita funzione per funzione , dimostrando che le mansioni effettive non richiedono capacità fisiche particolari o che il concorso non prevede prove di efficienza fisica e richiede titoli di studio elevati e formazione specialistica. È esattamente il percorso che ha condotto all'annullamento per i commissari e per gli psicologi.
Le vie tecnicamente percorribili sono tre e possono essere prospettate in alternativa: la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; la disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2000/78; il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente contributo tratta la questione in termini generali. L'applicazione al caso concreto richiede l'esame degli atti e delle circostanze specifiche.
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Nella predisposizione di questo contributo sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca e l'organizzazione delle fonti. Il testo è redatto, verificato e sottoscritto dall'Avv. Giuseppe Lanocita.
Aggiornato al 19 agosto 2026.

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