Art. 4 d.l. 14 marzo 2025, n. 25; TAR Lazio, Roma, n. 12993/2026

Non più. Fino al 2025 lo scorrimento era la regola e il nuovo concorso l'eccezione, gravata da una motivazione rafforzata sul sacrificio imposto agli idonei. Oggi il rapporto è rovesciato: il concorso è lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento, e l'amministrazione che decide di bandirne uno nuovo invece di scorrere non deve una motivazione stringente.

Il ribaltamento è opera del legislatore. L'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, e stabilisce che quest'ultimo «si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale». La disposizione si applica «anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali» alla data di entrata in vigore del decreto: è dunque retroattiva.

Che cosa c'era prima

Conviene ricostruirlo, perché molti idonei ragionano ancora sul quadro precedente.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, aveva stabilito che, fermo il potere discrezionale sul se coprire la vacanza, una volta decisa l'assunzione l'amministrazione doveva esplicitare le ragioni per cui non si avvaleva della graduatoria vigente. Su quella base la giurisprudenza aveva costruito il binomio scorrimento-regola e nuovo concorso-eccezione, richiedendo per quest'ultimo «un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico». L'art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013 aveva poi positivizzato l'indirizzo, subordinando l'autorizzazione a nuove procedure alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio degli idonei.

Una precisazione contenuta nella stessa Adunanza plenaria resta però attuale e viene spesso trascurata: l'obbligo di scorrimento e la relativa motivazione non operano quando il concorso e la sua cadenza siano previsti da una norma di legge . È il caso, per esempio, del concorso per allievi agenti, a cadenza ordinaria annuale ai sensi dell'art. 2199 del d.lgs. 66/2010 (TAR Lazio, Roma, n. 3957/2015).

Il nuovo assetto nella giurisprudenza

I giudici amministrativi si sono già uniformati. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12993/2026, ha affermato che «non sussiste né una preferenza normativa per lo scorrimento delle graduatorie, né un obbligo di motivazione stringente sulla scelta di non procedere allo scorrimento, essendo la determinazione di avvalersi di nuove procedure concorsuali pienamente coerente con il quadro normativo vigente».

Sul versante civilistico, del resto, nulla è cambiato, perché la Cassazione era già ferma nel negare un diritto soggettivo: «pur in presenza di una graduatoria di idonei ancora suscettibile di scorrimento, non vi è alcun diritto a che esso abbia corso, se non in presenza di norme che lo impongano» (Cass. civ., sez. lav., n. 20607/2025). Lo scorrimento non costituisce un diritto soggettivo, ma postula l'esercizio prioritario di discrezionalità.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 2399/2024, ha precisato la posizione dell'idoneo: è titolare di una situazione giuridica differenziata di interesse legittimo, che rende ammissibile l'azione, ma la pretesa allo scorrimento resta mera aspettativa , senza obbligo di provvedere in capo all'amministrazione.

Quanto dura una graduatoria, e chi è «idoneo»

Sono i due dati che delimitano ogni pretesa.

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni restano vigenti per due anni dalla data di approvazione, salvi i termini inferiori previsti da leggi regionali e quelli dell'art. 91 del testo unico degli enti locali (art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Lo scorrimento va disposto entro quel termine e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate.

Sono considerati idonei i candidati collocati dopo l'ultimo vincitore in numero non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso , con esclusione delle procedure per il personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico e per i ricercatori (art. 35, comma 5-ter, quarto periodo).

Va infine ricordato un limite di ordine generale: lo scorrimento è ammesso solo per posti istituiti o trasformati prima dell'approvazione della graduatoria. Il principio è enunciato dall'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000 per gli enti locali, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza 1° agosto 2014, n. 4119, gli ha riconosciuto carattere generale.

Che cosa resta da far valere

Il quadro si è fatto sfavorevole, ma non è chiuso. Restano spendibili tre argomenti.

Il primo è la sovrapponibilità sostanziale fra il vecchio e il nuovo concorso: i giudici respingono il ricorso quando i due bandi presentano profili di diversità significativi, il che significa che l'accoglimento è possibile quando quei profili mancano.

Il secondo è il rispetto dell'art. 91, comma 4, del testo unico e del principio della sentenza n. 4119/2014 sui posti istituiti dopo l'approvazione della graduatoria.

Il terzo, il più banale e il più decisivo, è il monitoraggio della scadenza biennale : la pretesa si estingue con essa, e nessuna argomentazione la fa rivivere.

Il presupposto di tutti e tre è però un altro: dopo il d.l. 25/2025 non basta più eccepire il difetto di motivazione sulla scelta di bandire. Occorre agganciare la pretesa a una fonte specifica dell'obbligo — una legge di settore, il bando, un'autorizzazione allo scorrimento già intervenuta.

Davanti a quale giudice

Davanti al giudice amministrativo. Indicendo un nuovo concorso invece di scorrere la graduatoria, l'amministrazione esercita un potere autoritativo, rispetto al quale l'idoneo vanta un interesse legittimo: la giurisdizione è dunque del TAR (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1186). Il termine è di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto di indizione del nuovo concorso o della determinazione di non scorrere.


Il presente contributo tratta la questione in termini generali. L'applicazione al caso concreto richiede l'esame degli atti e delle circostanze specifiche.

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Nella predisposizione di questo contributo sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca e l'organizzazione delle fonti. Il testo è redatto, verificato e sottoscritto dall'Avv. Giuseppe Lanocita.

Aggiornato al 19 agosto 2026.

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