Clausola di territorialità: il TAR Campania ribadisce l’illegittimità se usata come causa di esclusione

Nota a sentenza – TAR Campania, Sez. IX, n. 2957/2025

La recente pronuncia del TAR Campania (Sez. IX, n. 2957/2025) affronta in maniera approfondita il delicato tema della compatibilità delle clausole di territorialità con i principi cardine delle procedure di gara: concorrenza, massima partecipazione e par condicio.

Il caso specifico: esclusione per mancanza di sede operativa territoriale

La vicenda origina dall’esclusione di un’impresa, prima graduata in una procedura di gara, a causa della mancanza di una sede operativa ubicata all’interno della provincia di Caserta. L’operatore, tuttavia, aveva sede a soli 3,5 km dal confine provinciale, garantiva interventi tempestivi (entro due ore h24 su tutto il territorio) e, soprattutto, la lex specialis non prevedeva alcuna specifica clausola territoriale.

La stazione appaltante, anziché annullare in autotutela l’illegittima esclusione, ha preferito revocare integralmente la gara per bandirne una nuova, questa volta introducendo espressamente il requisito territoriale.


La decisione del TAR: illegittimità radicale della clausola di territorialità

Accogliendo integralmente il ricorso, il TAR Campania ha fornito chiare indicazioni:

  • Ogni requisito che comporta l’esclusione dalla gara deve essere chiaramente ed espressamente indicato nella lex specialis sin dall’inizio (principio di tassatività ex art. 10 e 108 D.Lgs. 36/2023);
  • L’introduzione ex post di una clausola territoriale è radicalmente nulla, in quanto violativa dei principi di parità di trattamento, trasparenza e certezza dell’azione amministrativa.

In particolare, il Collegio precisa che una clausola di territorialità può eventualmente costituire un criterio premiale o un elemento di esecuzione contrattuale, ma solo se:

  • proporzionata alla prestazione da eseguire;
  • motivata in modo specifico e ragionevole.

Nel caso di specie, l’impresa esclusa disponeva di una sede logisticamente più vicina ed efficiente rispetto ad altre formalmente interne, rendendo pertanto evidente l’irragionevolezza della barriera territoriale introdotta.


L’affermazione del principio di favor partecipationis

La sentenza valorizza nettamente il principio di favor partecipationis, ribadendo che qualsiasi limitazione alla partecipazione alle gare pubbliche deve:

  • essere esplicita e trasparente;
  • fondarsi su motivazioni concrete e pertinenti;
  • risultare coerente con la finalità della procedura di gara.

Diversamente, una clausola territoriale non proporzionata e non dichiarata preventivamente configura una discriminazione illegittima, vietata dal diritto nazionale ed europeo.



Conclusioni e implicazioni operative

La decisione del TAR Campania n. 2957/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che tutela la massima concorrenza e la qualità delle offerte. Le amministrazioni pubbliche sono pertanto invitate a perseguire efficienza ed economicità del servizio pubblico valorizzando la competitività delle proposte, senza restringere arbitrariamente e illegittimamente l’ambito territoriale dei partecipanti.

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