La clausola di decadenza nei contratti pubblici: esclusa l’applicazione dell’art. 1341 c.c.

Nota a sentenza – Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2490

La recente sentenza n. 2490/2025 del Consiglio di Stato (Sez. IV) offre un chiarimento cruciale sul tema delle clausole di decadenza nei contratti pubblici, stabilendo in modo inequivocabile che non trova applicazione la disciplina dell’art. 1341 del Codice Civile, prevista per le clausole vessatorie.


Il caso concreto: richiesta tardiva di aggiornamento prezzi

Nel caso esaminato, un’impresa aveva richiesto alla stazione appaltante l’aggiornamento dei corrispettivi contrattuali per l’anno 2020, presentando l’istanza oltre il termine fissato dal capitolato speciale d’appalto (31 marzo). La stazione appaltante, ritenendo tardiva la richiesta, l’ha dichiarata decaduta.

L’impresa ha impugnato il provvedimento sostenendo che la clausola che prevedeva la decadenza fosse vessatoria e necessitasse pertanto di una specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., approvazione che nel caso di specie mancava.


La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto totalmente le argomentazioni dell’impresa, chiarendo con precisione che:

  • il capitolato speciale d'appalto rappresenta una lex specialis adottata unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione, non una proposta contrattuale del privato;
  • le clausole contenute nel capitolato, incluse quelle relative a termini di decadenza, vincolano automaticamente l'operatore economico per il semplice fatto della sua partecipazione alla gara;
  • l’art. 1341 c.c., che disciplina le clausole vessatorie nei contratti privati, non trova applicazione nel contesto pubblicistico dei contratti di appalto pubblico, come confermato anche dalla recente giurisprudenza della Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 5264/2023).

Implicazioni pratiche per gli operatori economici

La pronuncia in esame conferma che, nei contratti pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023, le clausole che prevedono decadenze convenzionali (es. revisione prezzi) devono essere rigorosamente rispettate. La partecipazione alla gara costituisce piena adesione consapevole e vincolante alle regole stabilite nella lex specialis, senza necessità di doppia sottoscrizione o approvazione esplicita.



Considerazioni conclusive

Questa sentenza rappresenta un importante tassello di chiarimento nel rapporto tra diritto civile e diritto amministrativo, ribadendo con forza che, nei contratti pubblici, la tutela dell'affidamento non può mai pregiudicare l’efficacia vincolante delle norme contenute nella lex specialis.

La clausola di decadenza, quindi, non è vessatoria: è semplicemente regola e, come tale, deve essere rigorosamente applicata.

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